La teoria gender e il Rosatellum
Perdonatemi ma quando vedo persino un senatore che non ha le idee chiare su alcune cose mi sento in dovere di intervenire, perché evidentemente l’apoteosi di fake news distribuite negli scorsi anni sul tema Teoria gender ha fatto sì che tanti si fidassero di voci per sentito dire, piuttosto che informarsi seriamente.
Ma partiamo dall’inizio: il senatore Quagliarello nel corso della sua dichiarazione di voto sul Rosatellum, tra le altre cose, ha detto:
Questa norma porta con sé una conseguenza che certamente non piacerà ai sostenitori della teoria gender e a quelli che ritengono la sessualità fluida e determinata solo da fattori culturali. Il voto di genere riafferma infatti l’identità sessuale, giacché, per poter partecipare a una competizione devi sapere chi sei, quantomeno al momento di candidarti.
In pratica Quagliarello sostiene che siccome è prevista una “soglia di genere” chi si candida deve dichiarare l’appartenenza ad un genere, uomo o donna. Il testo della legge lo potete trovare qui su AltaLex, io vi riporto il Comma 4-bis dell’art.2
Nel complesso delle candidature presentate da ogni lista o coalizione di liste nei collegi uninominali della regione, nessuno dei due generi può essere rappresentato in misura superiore al 60 per cento, con arrotondamento all’unità più prossima. Nel complesso delle liste nei collegi plurinominali presentate da ciascuna lista a livello regionale, nessuno dei due generi può essere rappresentato nella posizione di capolista in misura superiore al 60 per cento, con arrotondamento all’unità più prossima. L’Ufficio elettorale regionale assicura il rispetto di quanto previsto dal presente comma, in sede di verifica dei requisiti di cui all’articolo 22, primo comma, numeri 3), 4) e 5), del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361».
E fin qui tutto bene, è vero che la legge prevede che ci si dichiari come appartenete a uno dei due generi per evitare disparità di rappresentanza. Ma è proprio di questo che parla la “teoria gender” citata da Quagliarello, quella teoria gender di cui titolano tanti giornali, quella che insegnerebbero fin dall’asilo. Non si tratta altro che il seguire linee guida e percorsi studiati per insegnare meglio ai bambini a stare meglio col proprio corpo e a rispettare quello degli altri, non avere differenze basate su etnia, religione, orientamento sessuale.
Abbiamo cercato di spiegarvelo in tutte le forme possibili, non è una “teoria transgender”, non c’è nessuna maestra cattiva che vuole trasformare i vostri adorati bambini in pericolosi membri della comunità LGBT (e tutte le lettere che la seguono), no, nulla di tutto questo. Anche perché, se non vi fosse chiaro (ma so che a molti di voi che scuotono la testa le cose sono chiarissime), non si decide di che genere siamo, ci si nasce, e magari quando ce ne si rende conto ci si nasconde, proprio perché malvisti dalla società che ci circonda. Non lo si diventa perché la maestra ci ha detto che non dobbiamo avere paura ad esprimerci. Il malessere di nascondersi va combattuto, lasciare la possibilità ai nostri figli di essere quello che vogliono senza instradarli su percorsi già decisi è difficile, siamo tutti vittime della nostra bolla di appartenenza, ma bisogna provarci, per il loro bene, e per una società più civile.
Detto ciò, il Rosatellum non toglie minimamente la possibilità a chi è nato di un genere qualificarsi come di quello opposto, anche senza aver fatto interventi chirurgici di sorta. Come si legge su AltaLex:
Persona, identità, dati anagrafici, rettificazione sesso, intervento chirurgico
…il riconoscimento giudiziale del diritto al mutamento di sesso non può che essere preceduto da un accertamento rigoroso del completamento di tale percorso individuale da compiere attraverso la documentazione dei trattamenti medici e psicoterapeutici eseguiti dal richiedente, se necessario integrati da indagini tecniche officiose volte ad attestare l’irreversibilità personale della scelta.
Tali caratteristiche, unite alla dimensione tuttora numericamente limitata del transessualismo, inducono a ritenere del tutto coerente con i principi costituzionali e convenzionali un’interpretazione degli artt. 1 e 3 della L. n. 164 del 1982 che, valorizzando la formula normativa “quando risulti necessario” non imponga l’intervento chirurgico demolitorio e/o modificativo dei caratteri sessuali anatomici primari.
La sentenza che lo stabilisce è della Cassazione Civile, sez. I, sentenza n° 15318 del 20/07/2015.
Qualcuno è il caso che lo faccia presente al senatore, ci rimarrà maluccio…
maicolengel at butac punto it
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