L’atto giudiziario con codice 785 da non ritirare
L'ennesimo ottimo consiglio da parte di un avvocato.
Ci state segnalando un audio che ha come fonte un avvocato, uno dei tanti che abbiamo visto imperversare durante questa pandemia. Lui stesso si presenta per nome e cognome a inizio audio. Siccome circola su svariati canali Telegram aperti a tutti, credo non ci sia nulla di male se lo riportiamo anche qui sul blog:
L’audio dura circa cinque minuti, ma per chi non avesse voglia di ascoltarlo tutto lo riassumiamo. Anche se dovrebbe bastare questo incipit per capire di che parliamo:
…il famigerato stavolta invito alla vaccinazione attraverso la schermatura, il simulacro esteriore come si direbbe, degli atti giudiziari, attraverso l’avviso di giacenza un foglio bianco con un codice 785…
L’avvocato in parole povere ci tiene a informare i suoi ascoltatori di quella che ritiene una notizia importante, spiega cioè che sta circolando una raccomandata che non va ritirata, perché si tratta dell’invito a vaccinarsi, invito che se non ci raggiunge è come se non fosse mai stato fatto. Quindi se non ritiriamo la raccomandata lo Stato non potrà successivamente multarci (o sospenderci dal lavoro) per non esserci vaccinati. Il messaggio è ovviamente rivolto agli over 50 per i quali in Italia è scattato l’obbligo di vaccinazione.
Come spiega QuotidianoSanità:
La norma è entrata in vigore oggi ed è valida fino al 15 giugno 2022 e riguarda anche coloro che non hanno ancora compiuto i 50 anni ma li compiranno entro la data di vigenza del provvedimento.
Per i lavoratori pubblici e privati con 50 anni di età sarà quindi necessario il Green pass rafforzato (solo vaccinati o guariti) per l’accesso ai luoghi di lavoro a far data dal 15 febbraio prossimo.
Per chi non si vaccina è prevista una multa di 100 euro che, secondo quanto spiegato da fonti di Palazzo Chigi, verrà comminata una tantum. Questa sanzione amministrativa pecuniaria verrà somministrata nei seguenti casi:
a) soggetti che alla data del 1° febbraio 2022 non abbiano iniziato il ciclo vaccinale primario;
c) soggetti che a decorrere dal 1° febbraio 2022 non abbiano effettuato la dose di richiamo successiva al ciclo vaccinale primario entro i termini di validità delle certificazioni verdi Covid.
L’audio dell’avvocato è un po’ confusionario, sembra che si rivolga a qualcuno di specifico come categoria, a un certo punto dice:
…ormai dovrebbe essere chiaro a tutti che per l’amministrazione è necessario portare a conoscenza gli appartenenti dell’invito alla vaccinazione la cui notifica è propedeutica o prodromica condizione necessaria in buona sostanza alla successiva notifica della sospensione…
Gli appartenenti a cosa? Alla Pubblica amministrazione? Alle forze di polizia con cui l’avvocato collabora da mesi? Non è chiaro, ad ascoltarlo in questo punto viene quasi da pensare che stia leggendo un testo e faccia pausa quando si accorge di punti da saltare, poiché appunto sta leggendo.
Detto ciò non so se davvero stia circolando una raccomandata per l’obbligo vaccinale, non ne trovo riscontro online o tra gli amici over 50 che non si sono ancora vaccinati. Ma non è così importante, perché comunque è appunto l’ASL tramite i fascicoli sanitari a conoscere lo stato delle cose ed è sempre l’ASL, come per le vaccinazioni pediatriche, che è autorizzata a comunicare i soggetti renitenti. Non è che se non ti è arrivata la raccomandata puoi fare finta di non essere a conoscenza della legge.
Come spiegato su La legge per tutti:
La raccomandata, una volta depositata presso l’ufficio postale sarà a disposizione del destinatario dal giorno successivo il tentativo di consegna personale.
Decorso un mese senza che la raccomandata sia stata ritirata, si realizza la cosiddetta compiuta giacenza del plico, che viene quindi rispedito al mittente.
Tuttavia, per il mittente la raccomandata produce ugualmente i propri effetti sia in caso di ritiro da parte del destinatario, sia in caso di compiuta giacenza in posta: infatti la raccomandata da chiunque spedita si considera comunque ricevuta dal destinatario, in quanto si presume che il destinatario sia in ogni caso venuto a conoscenza della sua esistenza
Solo nel caso che il postino scriva nella ricevuta che il destinatario è sconosciuto all’indirizzo allora non è “compiuta giacenza”. Ma occorre appunto essersi trasferiti senza che abbiate comunicato (violando la legge voi e chi vi dà alloggio) il nuovo domicilio.
Ma tanto l’idea che ci siamo fatti, sia qui su BUTAC che nel gruppo di lavoro con medici e divulgatori, è che audio come questo che sta girando servano solo a portare acqua al mulino degli avvocati. Perché basta vedere le indicazioni sui siti legati ai movimenti antivaccinisti, ogni volta che si fa riferimento a raccomandate di vario genere che invitano alla vaccinazione la risposta è sempre la stessa:
…rivolgersi al proprio legale di fiducia
Legale che ovviamente si farà pagare per l’aiuto che vi darà, sia che sia risolutivo che non. Per noi potete pure non ritirare le raccomandate di cui parla l’avvocato nell’audio, ci teniamo però a ricordarvi che potrebbero essere anche altro oltre che inviti per l’obbligo vaccinale. Il codice citato dal legale è il 785, ma con lo stesso codice vengono inviate multe per la TARI ad esempio, o per altri omessi pagamenti all’Agenzia delle entrate.
Non credo sia necessario aggiungere altro.
maicolengel at butac punto it
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